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STATUTO DELLA “Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica” A.I.R.O.
Associazione riconosciuta ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000 Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 1539
ART. 1 Denominazione, sede e durata
ART. 2 Finalità e scopi
ART. 3 Congresso nazionale
ART. 4 Soci e Membri
ART. 5 Cessazione dei Soci
ART. 6 Organi Ufficiali
ART. 7 Emolumenti
ART. 8 Assemblea dei Soci
ART. 9 Deleghe
ART. 10 Presidente
ART. 11 Consiglio Direttivo
ART. 12 Probiviri
ART. 13 Segretario Amministrativo
ART. 14 Revisori Legali o Revisore unico
ART. 15 Gruppi regionali
ART. 16 Comitato scientifico e Commissioni
ART. 17 Gruppi di studio
ART. 18 Elezioni
ART. 19 Patrimonio
ART. 20 Bilancio
ART. 21 Rivista
ART. 22 Regolamento
ART. 23 Scioglimento
ART. 24 Modifiche di Statuto
ART. 1
Denominazione, sede e durata
L’Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica (A.I.R.O.), di seguito indicata come “Associazione”, ha sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 32 20124.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Il Consiglio direttivo potrà spostare la sede di Milano, senza delibere assembleari e potrà istituire sedi secondarie, scientifiche e o amministrative in Italia.
ART. 2
Finalità e scopi
L’Associazione è apolitica. L’AIRO ed i propri legali rappresentanti perseguono le finalità dell’associazione con autonomia e indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Anche per il tramite di società commerciali partecipate (o controllate) dall’associazione.
L’Associazione non ha scopi di lucro.
Non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
L’Associazione ha i seguenti scopi:
- Contribuire al progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell’Oncologia Clinica italiana e delle relative basi cliniche, biologiche, fisiche ed informatiche.
- Promuovere e/o finanziare la ricerca scientifica e l’insegnamento nelle discipline di cui al punto 1.
- Favorire l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci, promuovendo opportune iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l’erogazione di eventi formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM). Tra le iniziative sono ricompresi i corsi di Radioprotezione per consentire l’adeguamento alle normative vigenti in materia.
- Elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie Regionali, Società scientifiche ed altri Enti, Organismi od Istituzioni.
- Valorizzare la professionalità del radioterapista e favorire il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei centri di Radioterapia Oncologica.
- Promuovere scambi culturali tra radioterapisti e specialisti di altre discipline specie oncologiche nazionali ed estere.
- Promuovere una piena collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie ed altri Enti, Organismi od Istituzioni pubbliche o private ai fini del migliore sviluppo della radioterapia.
L’Associazione potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.
Potrà assumere e concedere mutui e finanziamenti in genere, e, sempre non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie.
Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali e precipuamente delle attività di formazione e aggiornamento e ricerca.
L’Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.
ART. 3
Congresso nazionale
L’Associazione organizza il congresso nazionale, ne cura il funzionale svolgimento e l’attuazione. Le modalità di attuazione del congresso nazionale è disciplinata dal regolamento.
ART. 4
Soci e Membri
Sono Soci dell’Associazione:
a) Soci Ordinari:
– Junior se < 35 anni
– Senior se > 70 anni.
Possono divenire Soci ordinari:
I laureati in Medicina e Chirurgia specialisti o specializzandi nella disciplina di Radioterapia (ex lege equipollenti), che operano in strutture e settori di attività del S.S.N. quali Aziende Ospedaliere, Aziende USL, Strutture a direzione Universitaria, IRCCS, Ospedali classificati, strutture accreditate con il SSN o in regime libero-professionale.
I Soci ordinari hanno diritto al voto e sono eleggibili a tutte le cariche dell’Associazione.
b) Soci Emeriti
I Soci emeriti sono nominati dall’Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra i Soci ordinari che siano stati particolarmente benemeriti dell’Associazione. Essi hanno tutti i diritti dei Soci ordinari e sono esentati dal pagamento della quota annuale.
c) Membri Aggregati
I Membri Aggregati sono coloro che possiedono una laurea specialistica (fisica, biologia, informatica, ingegneria, etc) e dedicano una sostanziale parte della loro attività professionale alla radioterapia o alle scienze radiologiche; anche i cultori di altre discipline ancorché non laureati sono Membri aggregati.
I Membri Aggregati non hanno diritto al voto né attivo né passivo e possono partecipare solo come uditori all’Assemblea generale.
Le quote di iscrizione, diverse da quelle dei soci, sono stabilite dal CD, come previsto dal Regolamento.
d) Soci Onorari
I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea generale ordinaria su proposta del Presidente, tra tutte le personalità che in Italia o all’estero abbiano contribuito al raggiungimento delle finalità di cui all’art 2. I Soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili per le cariche societarie e sono esentati dal pagamento della quota annuale.
L’iscrizione di tutti i Soci avviene mediante la presentazione di una domanda e di un breve curriculum.
Le domande debbono essere sottoposte al Presidente, il quale, sentito il Consiglio Direttivo, valuterà il possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti dallo Statuto ai fini dell’ammissione, nonché dell’inserimento nella specifica categoria di Socio o di Membro.
I Soci ordinari, i Membri aggregati ed i Membri finanziatori sono tenuti al pagamento della quota annuale all’uopo deliberata da C.D. per le diverse categorie di soci e di membri come da regolamento.
I soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente statuto, del regolamento, delle delibere sociali nonché del codice etico adottato.
Tutti i soci sono tenuti ad evitare eventuali conflitti di interessi, quali ad esempio quelli previsti dal codice etico della società, dalla vigente normativa o da standard raccomandati da istituzioni nazionali o sovranazionali.
ART. 5
Cessazione dei Soci
I Soci cessano di essere tali per morte, recesso od espulsione. Il mancato pagamento della quota sociale determina la perdita della qualità di socio.
In caso di segnalazione al C.D. di indegnità morale e/o professionale ovvero di violazione grave dei doveri di socio di cui all’art. 4,, il socio stesso viene deferito ai probiviri dal C.D., che delibererà ai sensi dell’art. 12.
La delibera di espulsione o di sospensione è presa insindacabilmente dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.
ART. 6
Organi Ufficiali
Sono organi dell’Associazione:
– Assemblea dei Soci (art.8);
– Presidente (art.10);
– Consiglio Direttivo (art. 11);
– Collegio dei probiviri (art.12);
– Collegio dei revisori o il revisore unico (art.14);
– Comitato scientifico (art. 16);
– Gruppi regionali (art. 15);
– Gruppi di studio (art 17).
Per tutte le cariche elettive e non i candidati non dovranno aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
ART. 7
Emolumenti
Le cariche societarie non danno diritto ad emolumenti, ma solo al rimborso delle spese documentate nei limiti deliberati dal C.D..
ART. 8
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
– Assemblea ordinaria: l’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente e si svolge, di norma, nell’ambito del Congresso nazionale. L’ordine del giorno dell’Assemblea è disposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.
– Assemblea straordinaria: l’Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata per importanti e documentati motivi dal Presidente direttamente o su richiesta di 2/3 dei membri con diritto di voto del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti. Essa si svolge nella sede ritenuta più idonea dal Presidente.
Possono partecipare all’Assemblea, a pieno titolo, i Soci ordinari, emeriti ed onorari e solo come uditori i membri aggregati, purché in regola con la quota associativa.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato almeno 45 giorni prima della data fissata per l’adunanza tramite e-mail, lettera, telegramma, fax o strumenti equipollenti e deve contenere indicazioni del luogo, giorno, ora della riunione e dell’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e sul presupposto della presenza di almeno la metà dei Soci.
In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 9
Deleghe
Sono valide le deleghe rilasciate esclusivamente ad altri Soci ordinari od emeriti.
Nessun socio può però essere portatore di più di una delega. La validità della delega viene insindacabilmente verificata dal Presidente o da persone da lui delegate, o, in sua vece, dal Presidente eletto. Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.
ART. 10
Presidente
E’ eleggibile alla carica di Presidente ciascun socio ordinario o emerito.
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dei Soci ordinari ed emeriti e resta in carica due anni come Presidente eletto e due anni come Presidente effettivo; egli non è rieleggibile consecutivamente.
Le attribuzioni del Presidente sono:
- Rappresentare legalmente, a tutti gli effetti, l’Associazione.
- Provvedere all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci.
- Presiedere e convocare il CD almeno due volte l’anno.
- Convocare e presiedere l’Assemblea ordinaria e straordinaria.
- Formulare l’ODG delle sedute del CD e dell’Assemblea.
- Delegare membri del CD per compiti o incarichi particolari.
- Rappresentare l’Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.
- Avere la firma per tutti gli atti ufficiali dell’Associazione.
- Nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nonché procuratori alle liti.
Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e, su sua proposta, ratificato dal CD. Il Segretario alla presidenza redige i verbali delle sedute del CD e dell’Assemblea dei Soci. La sua durata in carica coincide con quella del Presidente.
In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto, quale Presidente effettivo sino al 31 Dicembre del biennio successivo al subentro.
ART. 11
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da:
- Presidente effettivo.
- Presidente eletto che coordina i Gruppi regionali ed è responsabile, coadiuvato dai coordinatori dei Gruppi regionali e dalla segreteria dell’Associazione, di mantenere aggiornato il sito dell’Associazione.
- Sette Consiglieri con mandato triennale, eletti da e tra i Soci ordinari ed emeriti, come previsto all’art 21, non rieleggibili consecutivamente alla stessa carica. Nei Congressi nazionali sono rinnovati, alternativamente alla scadenza dei rispettivi mandati, rispettivamente tre o quattro Consiglieri.
In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato, il Socio eletto sarà sostituito con il primo dei non eletti. Il Presidente delega, fra gli eletti, un Consigliere per il coordinamento dei Gruppi di studio. Il CD può operare solo se sono presenti i 2/3 dei consiglieri.
Fanno inoltre parte del CD a titolo consultivo e senza diritto di voto:
- Il Segretario amministrativo che è eletto o rinnovato a maggioranza semplice dal CD, su proposta del Presidente.
- Il Segretario alla Presidenza di cui all’art 10.
- Il Rappresentante del Collegio dei Professori dell’Area Radiologica.
Compito del CD è quello di collaborare con il Presidente al raggiungimento delle finalità di cui all’art 2. Approva inoltre il bilancio di previsione e consuntivo e la relazione del Segretario Amministrativo, la definizione delle quote associative e la relazione sull’attività svolta proposte dal Presidente da sottoporre all’Assemblea generale.
ART. 12
Probiviri
L’Assemblea ordinaria dei Soci elegge su proposta del Presidente, sentito il CD, tra i Soci ordinari od emeriti, tre Probiviri che hanno mandato triennale.
Compito dei Probiviri, è quello di valutare, su deferimento del CD, ipotesi di indegnità morale o professionale, o conflitti di interessi dei Soci ovvero di violazioni gravi dei doveri dei soci di cui all’art. 4, proponendo al CD i relativi provvedimenti da assumere. Il deferimento del socio è proposto dal CD con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.
ART. 13
Segretario Amministrativo
Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti compiti:
- l’amministrazione del patrimonio sociale e la conservazione dello stesso secondo le direttive fissate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- la gestione ordinaria secondo le direttive fissate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- il controllo dell’aggiornamento dell’elenco dei Soci e la riscossione delle quote sociali affidate alla segreteria centrale;
- la conservazione dell’archivio sociale;
- la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati dall’apposita relazione, come stabilito dall’art. 20;
- l’apertura e l’operatività su conti bancari e postali, su specifica delega del Presidente.
Al fine di garantire una corretta amministrazione, un’esatta formazione del Bilancio sociale ed un efficace controllo da parte dei Revisori Legali o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere ad affidare al consulente amministrativo la tenuta di una contabilità sistematica.
ART. 14
Revisori Legali o Revisore unico
I Revisori Legali sono nominati dall’Assemblea su proposta del C.D., con mandato triennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili iscritti nell’apposito Registro dei Revisori Legali; possono intervenire, su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo del Collegio può essere nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni.
ART. 15
Gruppi regionali
In ogni regione italiana o tra regioni limitrofe, nel caso di pochi centri per ciascuna regione, è raccomandata l’istituzione, da parte dei Soci, di Gruppi Regionali AIRO. Compiti dei Gruppi Regionali sono lo svolgimento di riunioni scientifiche periodiche in sede locale e la collaborazione allo sviluppo della ricerca, al miglioramento delle conoscenze, alla promozione dell’insegnamento ed alla difesa professionale della radioterapia e comunque quanto utile al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 dello statuto.
I Gruppi regionali possono avere statuti e regolamenti autonomi, purché in sintonia con lo statuto della Associazione. Gli statuti ed i regolamenti dei Gruppi regionali debbono comunque essere approvati da parte del CD; questi debbono altresì essere depositati, assieme a copie degli atti ufficiali (verbali, elezioni, etc.) presso la segreteria dell’AIRO nazionale.
Il Coordinatore del Gruppo regionale, eletto a norma del proprio statuto e/o regolamento, ha l’onere di mantenere aggiornato, per quel che riguarda la(e) sua(e) regione(i) il sito dell’Associazione; anche a tale scopo si coordina con il Presidente eletto.
L’attività dei Gruppi regionali è coordinata dal Presidente eletto.
ART. 16
Comitato scientifico e Commissioni
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, tenendo conto degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il numero dei membri del comitato e i criteri di selezione degli stessi, sono esplicitati nel regolamento dell’associazione, in coerenza con quanto sopra.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 paragrafo 4, possono essere istituite Commissioni con finalità specifiche, temporanee o permanenti, che sono disciplinate dal regolamento.
ART. 17
Gruppi di studio
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 paragrafo 4, fermo restando che la rappresentanza formale dell’Associazione verso terzi (Agenzie regionali, Società scientifiche, Enti, Organismi o Istituzioni varie, etc.) è dovere inalienabile dell’Associazione, rappresentata come previsto dall’articolo 8 dal Presidente – coadiuvato dal CD – possono essere costituiti Gruppi di Studio a termine e finalizzati ad un argomento specifico.
L’attività dei Gruppi di studio è disciplinata nel regolamento. I Gruppi di studio debbono essere approvati, preventivamente ad ogni loro attività, dal CD.
I Gruppi di studio possono essere sciolti dal Presidente dell’AIRO, sentito il CD.
ART. 18
Elezioni
Le elezioni alle cariche societarie avvengono durante un’assemblea, di norma in occasione dello svolgimento del Congresso Nazionale e si svolgono a scrutinio segreto. Esse sono organizzate a cura del CD e devono essere annunciate almeno tre mesi prima.
Risultano eleggibili i Soci ordinari ed emeriti purché in regola con le quote associative.
E’ ammesso il voto espresso per corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento.
ART. 19
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo;
c) dalle elargizioni fatte da privati od Enti a qualsiasi titolo;
d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate;
e) dalle somme derivanti da eventuali lasciti e donazioni o comunque provenienti da qualsiasi fonte e destinate all’Associazione;
L’importo del patrimonio indisponibile è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).
L’amministrazione ordinaria è affidata al Presidente mentre la straordinaria è affidata al C.D. per entrambe coadiuvata dal segretario amministrativo.
L’amministrazione straordinaria, che è costituita esclusivamente dall’acquisto o dalla vendita di beni immobili, viene comunque effettuata dal Presidente, sentito il CD, che potrà provvedere ad indicare persona delegata a firmare i relativi atti.
ART. 20
Bilancio
Il segretario amministrativo sottopone ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo al Presidente e al collegio dei revisori o al revisore unico che lo presenterà in Consiglio Direttivo per l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, insieme alla relazione sulla gestione.
Il Segretario Amministrativo illustra, nel corso dell’Assemblea generale, il bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, e in caso di particolari esigenze non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 21
Rivista
L’AIRO pubblica e aggiorna costantemente l’attività scientifica della società attraverso il proprio sito web.
Inoltre, l’AIRO identifica, come definito nel regolamento, l’Organo o gli organi ufficiali di stampa cui è affidato il compito di raccogliere e pubblicare i contributi scientifici nell’ambito della Radioterapia Oncologica e materie affini.
ART. 22
Regolamento
Le modalità applicative ed esecutive del presente Statuto sono ulteriormente definite nel Regolamento. Le modifiche e le integrazioni del Regolamento proposte dal Presidente o da almeno tre membri del CD sono deliberate e rese immediatamente esecutive dopo l’approvazione di almeno i 2/3 dei membri del CD aventi diritto al voto.
ART. 23
Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta per volontà espressa da almeno 2/3 dei Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale attività patrimoniale sarà devoluta ad enti fini analoghi a quelli dell’associazione con delibera del CD a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.
ART. 24
Modifiche di Statuto
Il presente statuto può essere modificato su proposta di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci ordinari ed emeriti.
Per le modifiche di Statuto il numero dei votanti non può essere inferiore, in prima convocazione dell’assemblea, ad 1/2 dei Soci Ordinari ed Emeriti, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. E’ previsto il voto espresso per posta. Ai fini della valutazione del quorum dei votanti, al numero dei presenti va aggiunto il numero dei votanti per posta. Risultano approvate le proposte di modifica che ricevono il 50% più uno dei voti; queste entrano in vigore subito dopo la loro approvazione.
Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere fatte pervenire a tutti i Soci ordinari ed emeriti dal Presidente almeno 60 giorni prima dell’Assemblea.
Firmato:
Elvio Grazioso RUSSI – Ilaria Virginia Infelisi (vi è l’impronta del Sigillo)