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Radioterapia: disciplina ad alta specialità

MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 29 gennaio 1992

  Elenco  delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari
alle strutture sanitarie per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta
specialita'.

(GU n.26 del 1-2-1992)

Art. 1.
Individuazione alte specialita’
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, sono comprese nelle alte specialita’ le seguenti attivita’ assistenziali:
1) le emergenze, ivi comprese quelle pediatriche;
2) le grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche;
3) La cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica;
4) la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica;
5) la nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica;
6) la neuro-riabilitazione;
7) i trapianti d’organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto;
8) la oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;
9) la peneumologia oncologica;
10) la radioterapia oncologica;
11) le malattie vascolari;
12) la ginecologia oncologica.
 DM 1 feb 1992 Radioterapia Alta specialità

N:B: Si richiama l’attenzione al paragrafo 7 dell’allegato 1 al DM 70/2015 che recita:

 Per le strutture che erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero
ospedaliero per acuti per le attivita' assistenziali contemplate  nel
decreto ministeriale 29 gennaio 1992,  si  fa  riferimento  a  quanto
indicato  nell'Allegato  C  dello   stesso   decreto,   ovvero   alle
intervenute disposizioni nazionali o regionali in materia, nelle more
della definizione  di  standard  specifici  da  parte  di  un  tavolo
tecnico, da costituire presso il Ministro della salute,  composto  da
rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  Age.nas,  regioni   e
province  autonome,  con  il  compito  di  elaborare   un   documento
contenente  una  proposta  di  aggiornamento  del  predetto   decreto
ministeriale, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.