MINISTERO DELLA SANITA’DECRETO 29 gennaio 1992 Elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'. (GU n.26 del 1-2-1992) |
Art. 1. Individuazione alte specialita’ Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, sono comprese nelle alte specialita’ le seguenti attivita’ assistenziali: 1) le emergenze, ivi comprese quelle pediatriche; 2) le grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche; 3) La cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella pediatrica; 4) la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella pediatrica; 5) la nefro-urologia, ivi compresa quella pediatrica; 6) la neuro-riabilitazione; 7) i trapianti d’organo, ivi compresi il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto; 8) la oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica; 9) la peneumologia oncologica; 10) la radioterapia oncologica; 11) le malattie vascolari; 12) la ginecologia oncologica. |
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DM 1 feb 1992 Radioterapia Alta specialità |
N:B: Si richiama l’attenzione al paragrafo 7 dell’allegato 1 al DM 70/2015 che recita:Per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti per le attivita' assistenziali contemplate nel decreto ministeriale 29 gennaio 1992, si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato C dello stesso decreto, ovvero alle intervenute disposizioni nazionali o regionali in materia, nelle more della definizione di standard specifici da parte di un tavolo tecnico, da costituire presso il Ministro della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Age.nas, regioni e province autonome, con il compito di elaborare un documento contenente una proposta di aggiornamento del predetto decreto ministeriale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |