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Attività di radioterapia D.P.R. 14 gennaio 1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.

REquisiti minimi
C_17_normativa_1163_allegato
Attività di radioterapia
L’attività di radioterapia è svolta mediante l’impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni
ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati, al trattamento
di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività di radioterapia è la seguente:
– aree di attesa per gli utenti trattati;
– spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio;
– una sala di simulazione;
– un bunker di terapia;
– un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione
dell’utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica;
– un locale visita;
– un locale per trattamenti farmacologici brevi;
– un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive;
– servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;
– uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visite presenti e
comunicanti con le stesse.
Requisiti minimi tecnologici
– Simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica
(convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti;
– unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare);
– attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento;
– apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni unità di radioterapia deve assicurare i seguenti requisiti minimi organizzativi:
– il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle
prestazioni erogate;
– attivazione di un sistema di controllo di qualità;
– presso ogni struttura di radioterapia è previsto l’obbligo di comunicare all’utente, al momento
della prenotazione dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti;
– ad ogni unità di radioterapia deve essere garantita, in caso di necessità, la possibilità di
accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l’assistenza dei pazienti trattati;
– qualora vi fosse disponibilità di una sola unità di terapia, si dovrà provvedere alla
formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un’altra unità operativa di radioterapia, in
modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.