L’assistenza sanitaria in altri paesi dell’Unione europea: i diritti dei pazienti
SINTESI DI:
Direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (Vai a Gazzetta Ufficiale Europea)
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
- Stabilisce le condizioni subordinatamente alle quali un paziente può recarsi in un altro paese dell’UE per ricevere un’assistenza medica sicura e di qualità e che possa essere rimborsata dal proprio regime di assicurazione malattia.
- Incoraggia inoltre la cooperazione tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria.
PUNTI CHIAVE
- Il paese dell’UE che fornisce la cura deve garantire che:
- i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta informata;
- siano previste procedure di reclamo trasparenti;
- esistano sistemi di assicurazione di responsabilità professionale o garanzie analoghe;
- sia rispettata la riservatezza dei dati personali;
- i pazienti abbiano accesso ad una cartella clinica, scritta o elettronica, in cui viene registrata la cura in questione;
- le spese sanitarie applicate siano le stesse per i pazienti nazionali.
- Il paese dell’UE dove il paziente è assicurato, deve garantire che:
- il costo dell’assistenza sanitaria prestata sia rimborsato;
- siano disponibili le informazioni sui diritti dei pazienti;
- i pazienti abbiano accesso a qualsiasi controllo medico che potrebbe essere necessario;
- i pazienti abbiano accesso alla propria cartella clinica.
- Sono previsti punti di contatto nazionali per fornire informazioni e per consultare le organizzazioni di pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni.
- I prestatori di assistenza sanitaria forniscono informazioni ai pazienti, tra cui:
- le opzioni terapeutiche;
- la disponibilità;
- la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria che forniscono;
- i prezzi;
- lo status di autorizzazione o di iscrizione.
- Il paese di un paziente deve rimborsare il costo della cura secondo gli onorari che applica a livello nazionale. Può anche decidere di rimborsare le spese di viaggio e di alloggio.
- Un paziente può richiedere l’autorizzazione preventiva dal proprio paese prima di andare all’estero per la cura. Ciò può essere necessario nel caso in cui la terapia medica richieda il ricovero di almeno una notte in ospedale e/o l’uso di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, o se si pone un rischio particolare per il paziente o la popolazione.
- Un’autorità nazionale può rifiutare di dare l’autorizzazione preventiva se ritiene di essere in grado di fornire al paziente le cure necessarie entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
- Le richieste di cure mediche in un altro paese dell’UE devono essere trattate entro un ragionevole periodo di tempo.
- Le prescrizioni rilasciate in un paese dell’UE sono valide in un altro.
- Le autorità nazionali sanitarie devono cooperare tra loro nell’attuazione della normativa e nello sviluppo di reti di riferimento europee fra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza.
- La collaborazione si estende alla lotta contro le malattie rare, allo sviluppo dell’assistenza sanitaria online e alla valutazione di nuove tecnologie sanitarie.
- La normativa non copre l’assistenza sanitaria a lungo termine, l’assegnazione e l’accesso agli organi o le vaccinazioni.
- La direttiva non riguarda le modalità con le quali i paesi dell’UE organizzano e finanziano i propri sistemi sanitari nazionali per i propri cittadini.
- Ogni tre anni, la Commissione europea redige una relazione sul funzionamento del sistema e sull’applicazione della direttiva. La prima relazione è stata adottata nel settembre 2015.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 24 aprile 2011. I paesi dell’UE dovevano integrarla nella legislazione nazionale entro il 25 ottobre 2013.
CONTESTO
La ragione per cui era necessario chiarire le norme sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è il fatto che precedentemente facevano riferimento a singole sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nel corso di oltre 10 anni. La direttiva è stata proposta in particolare per chiarire i diritti all’assistenza sanitaria derivanti da sentenze della Corte basate sull’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e per consentire di far valere di fatto tali diritti. La direttiva mira a chiarire il rapporto tra le sue norme in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e il quadro esistente previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento della sicurezza sociale.
Assistenza transfrontaliera: un quadro normativo
ATTO
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 45-65)
Le modifiche successive alla direttiva 2011/24/UE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pagg. 68-70)
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera [COM(2015) 421 final del 4.9.2015]
Decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GU L 147 del 17.5.2014, pagg. 71-78)
Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l’istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all’istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014 pagg. 79-87)
Decisione di esecuzione 2011/890/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell’assistenza sanitaria on line (GU L 344 del 28.12.2011, pagg. 48-50)
Decisione di esecuzione 2013/329/UE della Commissione, del 26 giugno 2013, che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie (GU L 175 del 27.6.2013, pagg. 71-72)