Art 12.4. Identifica i seguenti requisiti:
a) Ai fini del paragrafo 1, la Commissione: a) adotta un elenco di specifici criteri e condizioni che le reti devono soddisfare nonché le condizioni e i criteri di ammissione richiesti ai prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire alla rete di riferimento europea. Tali criteri e condizioni garantiscono, tra l’altro, che le reti di riferimento europee:
- dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti, se del caso;
- seguano un’impostazione pluridisciplinare;
- offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità;
- apportino un contributo alla ricerca;
- organizzino attività didattiche e di formazione; e
- collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale;
b) elabora e pubblica i criteri per l’istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee;
c) agevola lo scambio di informazioni e competenze in relazione all’istituzione delle reti di riferimento europee e alla loro valutazione.