Alcuni medicinali compresi in fascia A sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) soltanto per determinate indicazioni. Le indicazioni per cui è previsto il rimborso del farmaco sono specificate nelle “note AIFA” (Agenzia Italiana del Farmaco).
In questi casi è il medico prescrittore che, sulla base di quanto indicato dall’AIFA, stabilisce se il paziente ha o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale.
Se il paziente ne ha diritto, il medico appone sulla ricetta l’indicazione del numero della nota AIFA negli appositi spazi.
Solo a queste condizioni la ricetta è rimborsata dal SSN.
Si evidenzia che il contenuto della nota AIFA non modifica, né può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica di registrazione del singolo medicinale, approvata con decreto ministeriale, alla quale il medico prescrittore deve sempre attenersi.
L’ AIFA ha, inoltre, previsto che alcuni farmaci siano erogati solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle Regioni, allo scopo di assicurarne l’appropriatezza diagnostico-assistenziale.
I medici specialisti abilitati alla redazione dei Piani Terapeutici devono svolgere la propria attività presso i Centri Specialistici delle Aziende Sanitarie Regionali o a Direzione Universitaria, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e delle strutture accreditate con il SSR.
I Piani Terapeutici e i Piani Terapeutici AIFA, redatti su carta intestata della Struttura specialistica, devono contenere i dati relativi al paziente, la diagnosi, il farmaco prescritto, la posologia, la durata del trattamento, il timbro e la firma del medico che compila il Piano terapeutico.
Il Piano Terapeutico deve essere redatto in almeno 3 copie, di cui una deve essere trattenuta dalla Struttura presso cui opera il medico specialista, una deve pervenire al medico di medicina generale che ha in carico l’assistito, una deve essere recapitata al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL di residenza dell’assistito.
È individuata, quale soggetto incaricato della trasmissione dei Piani Terapeutici ai Servizi di cui sopra, la Direzione Sanitaria dell’Azienda ove insiste la Struttura Specialistica che emette il Piano Terapeutico (Nota dell’Assessore alla Sanità prot. n. 849/U.C./SAN del 2.08.2005)
Di seguito si riporta l’elenco, per principio attivo e per disciplina medica, dei centri regionali abilitati alla formulazione di diagnosi e piano terapeutico
Elenco Centri Abilitati |