6 febbraio 2018 (Direttiva Euratom 59/13)
L’applicazione della direttiva europea relativamente alla gestione del rischio in Radioterapia ci viene imposta anche dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli) “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” .
L’inserimento della clausola dell’art. 16 per cui «I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari» e la modifica del codice penale con l’inserimento dell’art. 590 sexies espongono il sanitario che non partecipi al risk management a gravi omissioni.
Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie | |
L’articolo 63 della Direttiva Euratom 59/13 (cd. nuova 187) , di prossimo recepimento, ribadisce alcuni concetti assolutamente innovativi per quel che riguarda la Qualità e Sicurezza in Radioterapia, in particolare:
a) che siano adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilità e l’entità delle esposizioni accidentali o involontarie delle persone soggette a esposizione medica; b) nel caso delle pratiche radioterapeutiche, il programma di garanzia della qualità comprenda uno studio del rischio di esposizioni accidentali o involontarie; c) l’esercente attui, per tutte le esposizioni mediche, un sistema appropriato per la tenuta di registri e l’analisi di eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o involontarie, commisurato con il rischio. |
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che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Deve essere recepita entro il febbraio 2018 (art. 106 disposizioni finali) |
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